Rivoluzione nelle revisioni auto: scompare il timbro sul libretto di circolazione

revisioni autoRivoluzione nelle revisioni auto le cui procedure di prenotazione e di aggiornamento della carta di circolazione diventano totalmente informatizzate, con l’evidente finalità di impedire comportamenti scorretti. Dal 14 luglio infatti scompare il timbro sul libretto posto dall’officina che finora attestava l’esito positivo dei controlli effettuati.

Le nuove norme per gli automobilisti sono state introdotte da una circolare del 20 giugno che riguarda la revisione auto. Ai sensi della nuova normativa  le revisioni auto non useranno più i vecchi “timbri”, ma come il resto delle attività di tutta la PA, verranno informatizzate questo con il solo obiettivo di evitare truffe e irregolarità e per entrare in una fase di alta informatizzazione.

L’avvenuto controllo di revisione non risulterà più da un timbro sul libretto, il revisore entro un’ora dell’avvenuto controllo dell’auto dovrà procedere all’inserimento di tutti i dati nel sistema informatico della Motorizzazione Civile. Dopo aver adempiuto a questo nuovo obbligo il revisore potrà stampare un tagliando che verrà consegnato all’automobilista.

Come funzionerà il tutto: il revisore entrerà nel sistema con una procedura on line e inserirà l’elenco di tutte le prenotazioni dei controlli di revisione. Tutte le prenotazioni dovranno poi essere collegate ad un pagamento su un conto corrente a cui si applica la somma da pagare già stabilita, questo per evitare truffe fiscali ed evasioni. La scadenza della revisione avrà un tempo che oscilla da uno a quattro anni a seconda del numero di revisioni effettuate e in base al tipo di veicolo.

La revisione verrà prima prenotata presso l’Ufficio di zona della Motorizzazione Civile o si potrà effettuarla in una delle circa 5000 officine che hanno l’autorizzazione. Per chi circola senza autorizzazione è prevista una multa pari a 155 euro e la sospensione della carta di circolazione fino alla data di revisione del veicolo. Per le regioni Sicilia e Friuli Venezia-Giulia e delle provincie di Aosta, Trento e Bolzano sono previste regole diverse difatti sono escluse da tali norme che invece varranno obbligatoriamente per tutte le altre regioni. Un modo per contrastare furbetti ed evasori che nel nostro paese determinano una grossa fetta di perdita per le casse dello Stato.

Circolare prot. n. 2083 del 20.6.2014

Con circolare prot. n. 2083 del 20 giugno 2014, sono state definite le modalità operative per la gestione delle operazioni di collaudo e di revisione, sia presso le sedi degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), sia presso le sedi predisposte dai privati, che dovranno essere adottate a partire dal prossimo 14 luglio.
Si ricorda, in merito, che al momento non tutte le operazioni di visita e prova potranno essere gestite con la nuova procedura. Solo a titolo esemplificativo si citano: visite e prove di macchine operatrici e di macchine agricole, richieste di più operazioni con versamenti cumulativi. In tali casi e solo in tali casi, gli UMC potranno applicare modalità già in uso, in deroga a quelle in esame.

Inoltre, a seguito dei diversi quesiti pervenuti sull’argomento, le richiamate disposizioni sono integrate, in taluni aspetti particolari, dalle presenti.

1. Procedure d’urgenza

Le procedure d’urgenza potranno essere autorizzate in via del tutto eccezionale solo in presenza di motivate e giustificate esigenze ed, esclusivamente, per operazioni da effettuare presso le sedi degli UMC.
Limitatamente ai suddetti casi trovano applicazione le disposizioni impartite con circolare prot. n. 1197/25 del 15 novembre 2000, che restano valide per la sola parte riguardante le operazioni in sede e delle quali si riportano le parti ritenute più significative ai presenti fini:

a) Operazioni in sede

se l’Ufficio, in ragione del suo carico operativo e dell’organizzazione interna delle risorse umane, espleta di norma le operazioni oltre i tre giorni dalla data di registrazione delle richieste, viene applicata la procedura d’urgenza se un utente chiede che l’operazione venga resa entro i tre giorni successivi alla registrazione della richiesta medesima.

Se, invece, l’Ufficio, in ragione del suo carico operativo e dell’organizzazione interna delle risorse umane, espleta di norma le operazioni entro i tre giorni dalla data di registrazione delle richieste a prescindere da specifiche richieste in tal senso, la procedura d’urgenza non va applicata.

Tutto ciò premesso, la gestione di eventuali operazioni in procedura d’urgenza potrà essere effettuata anche in vigenza delle nuove procedure operative in argomento, secondo le seguenti modalità:

– la richiesta della procedura d’urgenza può essere richiesta unicamente presso lo sportello dell’UMC e per operazioni in sede, allegando la motivazione e la giustificazione della richiesta stessa;
– l’UMC, in relazione alle proprie esigenze e capacità organizzative, autorizza di volta in volta l’eventuale procedura d’urgenza, inserendo degli appositi slot in aggiunta alle operazioni già prenotate;
– all’atto dell’accettazione della richiesta con procedura d’urgenza, dovrà essere consegnata l’attestazione di pagamento dei relativi diritti di urgenza; non debbono essere inseriti gli estremi di tale versamento nel
sistema informativo.

2. Mancato collegamento in fase di inserimento degli esiti e/o della stampa dell’etichetta

Non escludendo il rischio di una possibile interruzione del collegamento telematico che non consenta in “tempo reale” l’inserimento degli esiti delle operazioni e/o la stampa dell’etichetta, si dispone che gli operatori degli UMC rilascino, in tali casi e nelle more della stampa di detta etichetta, un’attestazione redatta secondo il
modello riportato in allegato.

3. Presentazione pratiche allo sportello dell’UMC

Si chiarisce che le prenotazioni di revisione/collaudo allo sportello dell’UMC possono essere presentate dagli operatori professionali indipendentemente dalla circostanza che abbiamo o meno attivato il collegamento telematico.

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